Vini Indicazione Geografica Protetta – IGP

Si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:
– possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
– le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85 % da tale zona geografica;
– la sua produzione avviene nella zona geografica definita;
– è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.

 

Con la nuova classificazione, introdotta con il Reg. CE 479/2008 che ha riformato l’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM), il sistema di protezione delle denominazioni di origine vitivinicole e agroalimentari è stato finalmente uniformato e reso omogeneo. A livello nazionale, il decreto legislativo 61/2010 ha stabilito che i vini già riconosciuti come DOCG e DOC confluissero nella categoria dei vini DOP, mentre i vini IGT venissero identificati come IGP. Tuttavia, la legge prevede che possano continuare ad essere utilizzate le menzioni DOCG, DOC, IGT a seguito della consuetudine del loro utilizzo nel linguaggio comune.